Gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o
ad attività commerciali e industriali non sono soggetti al pa-gamento della Tares. Il ministero dell’economia e delle fi nan-ze, nelle linee guida che ha fornito ai comuni sulla corretta
applicazione della nuova tassa sui rifi uti e i servizi, ha preso
una posizione netta. Contraddicendo quanto sostenuto nella
relazione ministeriale di accompagnamento alla norma li immobili inutiliz-zati destinati ad abi-tazioni private o ad
attività commerciali
e industriali non sono sogget-te al pagamento della Tares.
Il ministero dell’economia e
delle fi nanze, nelle linee gui-da che ha fornito ai comuni
sulla corretta applicazione
della nuova tassa sui rifi uti e
i servizi, ha pre-so una posizione
netta precisan-do che non sono
soggette al paga-mento le unità
immobiliari pri-ve di mobili e di
allacci alle reti
idriche ed elettri-che, che di fatto
non vengono utilizzate.
Questa tesi, però, non è in
linea con quanto sostenu-to nella relazione ministe-riale di accompagnamento
alla norma che disciplina
il tributo (articolo 14 del dl
201/2011). Nella relazione
viene richiamato il conso-lidato orientamento della
Cassazione che ha chiarito
quali sono i locali e le aree
non suscettibili di produr-re rifiuti. Per i giudici di
legittimità sono esclusi dal
prelievo solo quelli oggetti-vamente inutilizzabili, vale
a dire gli immobili inagibili,
inabitabili, diroccati, inter-clusi, in stato di abbandono.
Dall’interpretazione conte-nuta nelle linee guida, dun-que, emerge che
il ministero non
è d’accordo con
se stesso. Nelle
istruzioni alle-gate al prototipo
di regolamento
Tares, infatti,
viene indicato
c h e n o n s o n o
soggetti al tri-buto i locali e le aree che
non possono produrre rifi uti
o che non comportano, «se-condo la comune esperienza,
la produzione di rifiuti in
misura apprezzabile per la
loro natura o per il partico-lare uso cui sono stabilmen-te destinati». E tra le unità
immobiliari escluse dal pre-lievo rientrano quelle «adi-bite a civile abitazione prive
di mobili e suppellettili e
sprovviste di contratti attivi
di fornitura dei servizi pub-blici a rete». Nella relazione
sull’articolo 14 del dl «salva-Italia», che ha istituito il
nuovo balzello, viene invece
posto in rilievo che il legisla-tore, laddove assoggetta al
tributo gli immobili «suscet-tibili di produrre rifi uti», ha
inteso recepire «il consolida-to orientamento della Corte
di cassazione, riconducendo
l’applicazione del tributo
alla mera idoneità dei locali
e delle aree a produrre rifi u-ti, prescindendo dall’effettiva
produzione degli stessi».
In realtà, la Suprema Cor-te ha sempre posto dei limiti
rigidi per l’esonero dal paga-mento del tributo sui rifi uti,
che è dovuto a prescindere
dal fatto che il contribuente
utilizzi l’immobile. Ex lege,
vanno esclusi dalla tassazio-ne solo gli immobili non uti-lizzabili (inagibili, inabitabi-li, diroccati). Non ha alcuna
rilevanza la scelta soggettiva
del titolare di non utilizzare
l’immobile. Anche il mancato
arredo non costituisce prova
dell’inutilizzabilità dell’im-mobile e della inettitudine
alla produzione di rifi uti. Un
alloggio che il proprietario la-sci inabitato e non arredato
si rivela inutilizzato, ma non
oggettivamente inutilizzabi-le. Per la prima volta il prin-cipio è stato affermato con
la sentenza 16785 del 30 no-vembre 2002. Regola ribadita
con le sentenze 9920/2003,
22770/2009, 1850/2010 e
altre. Da ultimo, sempre
la Cassazione (ordinanza
1332 del 21 gennaio 2013)
ha stabilito che l’esonero
dal pagamento del tributo
non spetta neppure quan-do il contribuente fornisca
la prova «dell’avvenuta ces-sazione di una attività in-dustriale (nella specie: un
oleificio)».
Anche il presupposto Ta-res, come la Tarsu, è l’occu-pazione, detenzione o condu-zione di locali e aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti. Non
sono soggetti solo gli immo-bili che non possono produr-re rifi uti o per la loro natura
o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o
perché risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabili-tà nel corso dell’anno. Pertan-to insuscettibili di produrre
rifi uti, come quelli situati in
luoghi impraticabili, interclu-si o in stato di abbandono. Il
contribuente può fare ricorso
solo a prove vincolate per di-mostrare che l’immobile sia
inidoneo a produrre rifi uti e
quindi non soggetto al paga-mento.
È evidente che se i comu-ni si allineano alla tesi della
Cassazione, richiamata nella
relazione governativa alla
norma di legge, ai contri-buenti viene imposto di pa-gare la Tares anche nel caso
in cui non producano rifi uti.
Ma queste regole, con molta
probabilità, daranno luogo a
rilievi comunitari e a proce-dure d’infrazione per il man-cato rispetto del principio «chi
inquina paga».
©Riproduzion
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