ROMA — Chi sbaglia paga: in
una qualsiasi azienda se il bilan-cio non va, il vertice salta. E’ una
regola dell’economia che vale
nel privato, ma non nel pubbli-co, dove cacciare un manager è
molto difficile e trovare il re-sponsabile del «buco» addirittu-ra impossibile. Ora un emenda-mento presentato dal governo
alla combattuta Legge di stabi-lità (ma il premier Letta prevede
che «i conti si fanno alla fine e al-la fine si vedrà che il testo sarà
equilibrato»), dovrebbe cam-biare le cose e rendere più tra-sparente e responsabile la ge-stione delle aziende partecipate
dalle amministrazioni locali.
Nel mirino delle nuove norme
proposte dal ministero dell’Eco-nomia e condivise dalla Funzio-ne Pubblica ci sono soprattutto i
manager delle società parteci-pate da Comuni, Regioni o Pro-vince. Le municipalizzate, per
esempio, o la miriade di aziende
speciali che spesso chiudono in
rosso e mettono in crisi i bilanci
delle città: con le modifiche vo-lute dal governo, dal 2015, dopo
due anni di buco, il manager ri-schia il licenziamento (a meno
che la perdita non sia legata ad
un piano di risanamento appro-vato dall’ente stesso). L’emen-damento all’articolo 15 prevede
infatti che «il conseguimento di
un risultato economico negativo
per due anni consecutivi rappre-senti giusta causa ai fini della re-voca degli amministratori». Non
solo: dopo tre anni di rosso scat-ta anche un taglio automatico
del 30 per cento al compenso dei
componenti degli organi d’am-ministrazione (ma solo per le so-cietà partecipate che forniscono
agli enti locali l’80 per cento del-le loro attività). Norme queste
che dovrebbero avere un impat-to molto forte se si pensa che nel
solo settore del trasporti locali,
quest’anno, oltre il 50 per cento
delle società chiuderà in rosso.
Ma vertici a parte, sarà la stes-sa amministrazione che control-la l’azienda ad entrare in campo
in caso di perdita. L’emenda-mento prevede infatti che se il bi-lancio è negativo il Comune, la
Regione o la Provincia dovranno
accantonare in bilancio una
quota dello stesso ammontare. E
che quel «tesoretto» messo da
parte potrà essere riutilizzato
dagli enti solo nel momento in
cui la perdita sarà stata ripiana-ta, se l’ente avrà rinunciato alla
partecipazione in quella azien-da o se l’azienda stessa sarà stata
messa in liquidazione. Con que-ste novità, spiega il governo nel-la relazione tecnica, si spera che
«la gestione delle partecipazioni
da parte degli enti locali diventi
maggiormente prudente».
Una tirata d’orecchie che, per
altri aspetti, condivide e rincara
anche la Cgia di Mestre: la pub-blica amministrazione, assicu-ra, ha «cancellato» i debiti nei
confronti delle imprese. Il segre-tario Bortolussi denuncia: «Pur
essendo passati più di due mesi
dalla scadenza prevista dalla leg-ge, apprendiamo che solo il 61
per cento delle amministrazioni
pubbliche ha comunicato al mi-nistro l’ammontare del debito
contratto con le imprese». La
somma dei debiti riconosciuti è
di 3,1 miliardi: «Cifra irrisoria,
lontana anni luce dai 91 miliardi
indicati da Bankitalia o dai 120
da noi stimati».
mercoledì 27 novembre 2013
lunedì 25 novembre 2013
RELATA DI NOTIFICA DEGLI ATTI A SOGGETTI IRREPERIBILI
Con il
provvedimento del 5 marzo 2013,del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
si modifica la relata di notifica della cartella di pagamento,
nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario:
in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone
legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede
alla notifica mediante deposito dell'atto nella
casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e
sigillata nella casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente
ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il
contribuente degli adempimenti effettuati.
La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 258, del 19 novembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, intendendo uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
Quanto sopra quale SUGGERIMENTO ad adeguare le nostre procedure a tale comportamento operativo.
A disposizione per chiarimenti.
AC
La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 258, del 19 novembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, intendendo uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
Quanto sopra quale SUGGERIMENTO ad adeguare le nostre procedure a tale comportamento operativo.
A disposizione per chiarimenti.
AC
venerdì 15 novembre 2013
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