Con il
provvedimento del 5 marzo 2013,del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
si modifica la relata di notifica della cartella di pagamento,
nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario:
in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone
legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede
alla notifica mediante deposito dell'atto nella
casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e
sigillata nella casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente
ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il
contribuente degli adempimenti effettuati.
La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 258, del 19 novembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del DPR n.
602/1973, intendendo uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento
in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel
caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a
ricevere gli atti in luogo del destinatario.
Quanto sopra quale SUGGERIMENTO ad adeguare le nostre procedure a tale comportamento operativo.
A disposizione per chiarimenti.
AC
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